Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato considera di assoluta rilevanza la tutela, il sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e di crescita sociale che essa riveste.
      2. Lo Stato concorre con gli organismi europei, le regioni e gli enti locali per assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e promuove e sostiene la diffusione della musica a livello europeo ed internazionale.
      3. Lo Stato considera fondamentale l'insegnamento della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale. A tale fine stabilisce che queste discipline siano inserite, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
      4. Le scuole che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica, ai sensi del comma 3, possono usufruire, oltre alle risorse gia previste dal Ministero della pubblica istruzione, di un contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 10, finalizzato all'acquisto di strumenti e di materiali di didattica musicale.

 

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